Decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112
Monday, September 8th, 2008Testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 recante: disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
1.Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’art. 117 della legge 23 agosto 1998. n. 400, volti a disciplinare:
a)il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b)la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un aeffettiva sicurezza;
c)la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a)e b)
2. L’articolo 13 del regolamento di cui al descreto del Ministro dello sviluppo economico22 gennaio 2008, n. 37 è abrogato
2.bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 6 e i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
“Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
Comma 3: Nela caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile o della singola unità immobiliare,l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
Comma 4. Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Comma 8. In caso di violazioni dell’obbligo previsto dall’art.6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può esser fatta valere solo dall’acquirente.
Comma 9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’art.6, comma 4 il contratto è nullo. La ullità può essere fatta valere solo dal conduttore.






